Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 lug 2007
È istituito il gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e sulla sicurezza della gestione dei residui (di seguito «il gruppo ad alto livello»).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:530:oj#art-1