Art. 1
In vigore dal 16 lug 2007
Il criterio di ripartizione e il contributo della Bulgaria e della Romania al decimo Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall’, paragrafo 2, lettera a) dell’accordo interno e i rispettivi voti all’interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo interno sono confermati.
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