Art. 2
In vigore dal 11 lug 2007
Le condizioni applicabili alle deroghe di cui all’ sono le seguenti:
a)
la spedizione dei suini deve essere notificata almeno ventiquattro ore prima dal veterinario ufficiale dell’azienda di origine al veterinario ufficiale del macello;
b)
il trasporto dei suini verso il macello deve avvenire attraverso un corridoio, di cui l’Italia deve fissare in via preliminare i limiti;
c)
i veicoli per il trasporto dei suini devono essere sigillati dall’autorità competente prima o all’atto dell’entrata nel corridoio; al momento della sigillatura, l’autorità competente annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;
d)
al momento dell’arrivo al macello, le autorità competenti:
i)
verificano e tolgono il sigillo dal veicolo;
ii)
assistono allo scarico dei suini;
iii)
annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.
e)
i veicoli per il trasporto dei suini al macello devono, immediatamente dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall’autorità competente, prima che il veicolo lasci il macello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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