Art. 2
In vigore dal 10 lug 2007
In deroga all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, le importazioni di beni dalla Svizzera in Austria effettuate da soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale non sono soggette all’IVA se i beni sono utilizzati per la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e il funzionamento della centrale elettrica transfrontaliera di cui all’.
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