Art. 1
In vigore dal 4 lug 2007
1. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera del Portogallo, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 2, lettera a), dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 5.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 177 giorni all'anno.
2. Il numero massimo di giorni di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali future decisioni prese dalla Commissione sulla base del punto 7.5 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 riguardo alla revisione del numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività e da essa precedentemente attribuito.
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