Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 giu 2007
Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all’articolo 3 del protocollo (3). Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
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