Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 giu 2007
Il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:447:oj#art-2