Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 giu 2007
1.   La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera (1), in merito alle decisioni di cui all’, paragrafo 1 dell’accordo sull’applicabilità in Svizzera delle norme relative alla creazione delle strutture giuridiche di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE. 2.   La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera, in merito alle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 dell’accordo che individua le regioni della Svizzera che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capacità».
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