Art. 50 · Preparazione del programma pluriennale

Art. 50

Preparazione del programma pluriennale

In vigore dal 25 giu 2007
Preparazione del programma pluriennale 1.   In deroga all', gli Stati membri: a) non appena possibile dopo il 29 giugno 2007, ma non oltre il 14 luglio 2007, designano l'autorità responsabile nazionale di cui all', paragrafo 1, lettera a), e, se opportuno, l'autorità delegata; b) non oltre il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all', paragrafo 2. 2.   Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri: a) una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007; b) le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all'esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.
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