Art. 49 · Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

Art. 49

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

In vigore dal 25 giu 2007
Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale 1.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni: a) l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale; b) lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori; c) le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare: i) le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati; ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate; iii) il ricorso all’assistenza tecnica; d) le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità. 2.   Sono considerate ricevibili le relazioni che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:435:oj#art-49