Art. 47 · Monitoraggio e valutazione

Art. 47

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 25 giu 2007
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri. 2.   La Commissione effettua la valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l’efficacia e l’impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all' nel quadro della preparazione della relazione di cui all', paragrafo 3. 3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:435:oj#art-47