Art. 4 · Azioni ammissibili negli Stati membri

Art. 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 25 giu 2007
Azioni ammissibili negli Stati membri 1.   Con riguardo all'obiettivo di cui all', lettera a), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che: a) facilitano lo sviluppo e l'attuazione da parte degli Stati membri di procedure di ammissione, sostenendo tra l'altro processi di consultazione con le parti interessate e consulenze o scambi di informazioni su iniziative destinate ad alcune nazionalità o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi; b) rendono l'applicazione delle procedure di ammissione più efficace ed accessibile ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro grazie a tecnologie informatiche e di comunicazione, campagne di informazione e procedure di selezione facilmente accessibili; c) preparano meglio i cittadini di paesi terzi ad integrarsi nella società di accoglienza, attraverso misure di preparazione alla partenza che consentono loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l'integrazione, come la formazione professionale, la diffusione di pacchetti informativi e l’organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua nel paese di origine. 2.   Con riguardo all'obiettivo di cui all', lettera b), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che: a) organizzano programmi e attività, o completano programmi e attività già esistenti, volti ad inserire nella società di accoglienza i cittadini di paesi terzi appena arrivati e a consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socioeconomici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali della suddetta società; b) sviluppano e migliorano la qualità di siffatti programmi e attività a livello locale e regionale, ponendo in particolare l’accento sull’educazione civica; c) rafforzano la capacità di tali programmi e attività di raggiungere alcuni gruppi specifici, come le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione, i bambini, le donne, gli anziani, gli analfabeti o i disabili; d) migliorano la flessibilità di tali programmi e attività, in particolare organizzando corsi a tempo parziale, formazioni accelerate, corsi per corrispondenza od on line o formule simili, che permettano ai cittadini di paesi terzi di portarli a termine pur lavorando o studiando; e) sviluppano ed attuano programmi o attività destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età con specifiche difficoltà sociali e culturali legate a problemi di identità; f) sviluppano programmi o attività che promuovono l'ammissione e sostengono il processo d'integrazione di cittadini di paesi terzi qualificati e altamente qualificati. 3.   Con riguardo agli obiettivi di cui all', lettere c) e d), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri e tra Stati membri che: a) migliorano l'accesso dei cittadini di paesi terzi a beni e servizi pubblici e privati, tra l'altro mediante servizi di intermediazione e di interpretazione e traduzione e mediante il miglioramento delle capacità interculturali del personale incaricato; b) costituiscono strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, promuovono una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale e sviluppano forme di cooperazione tra i diversi organismi interessati che permettano ai loro funzionari ai vari livelli di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle pratiche dei loro omologhi stranieri e, quando è possibile, di mettere in comune le loro risorse; c) sviluppano e attuano la formazione interculturale, il rafforzamento delle capacità e la gestione della diversità nonché la formazione del personale presso fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione; d) rafforzano la capacità di coordinare, attuare, sorvegliare e valutare le strategie nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi ai vari livelli e nei vari organi amministrativi; e) contribuiscono alla valutazione delle procedure di ammissione o ai programmi e alle attività di cui al paragrafo 2, sostenendo indagini rappresentative tra i cittadini di paesi terzi che ne hanno beneficiato e/o tra i soggetti interessati, quali imprese, organizzazioni non governative e autorità regionali o locali; f) introducono ed applicano meccanismi di raccolta ed analisi delle informazioni sulle necessità delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi a livello locale o regionale, tramite piattaforme per la consultazione di cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e la realizzazione di sondaggi presso le comunità di immigrati sui mezzi per soddisfare meglio tali necessità. g) contribuiscono al processo bilaterale che sta alla base delle politiche per l'integrazione sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi e lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale, interconfessionale e religioso tra comunità e/o tra comunità ed autorità investite del potere decisionale; h) sviluppano indicatori e indici di riferimento per misurare i progressi in ogni paese; i) sviluppano strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione affidabili per le politiche e le misure di integrazione; j) aumentano l'accettazione del fenomeno della migrazione e delle misure di integrazione nelle società di accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione, in particolare nei mezzi di comunicazione.
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