Art. 34
Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali
In vigore dal 25 giu 2007
Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali
Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.
Storico versioni
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