Art. 3 · Obiettivi specifici

Art. 3

Obiettivi specifici

In vigore dal 25 giu 2007
Obiettivi specifici Il Fondo contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: a) agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che interessino e facilitino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi; b) sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Stati membri; c) rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche e le misure di integrazione di cittadini di paesi terzi; d) perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure di integrazione di cittadini di paesi terzi.
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