Art. 3
Obiettivi specifici
In vigore dal 25 giu 2007
Obiettivi specifici
Il Fondo contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
a)
agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che interessino e facilitino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi;
b)
sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Stati membri;
c)
rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche e le misure di integrazione di cittadini di paesi terzi;
d)
perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure di integrazione di cittadini di paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:435:oj#art-3