Art. 27
Autorità di certificazione
In vigore dal 25 giu 2007
Autorità di certificazione
1. L’autorità di certificazione:
a)
certifica che:
i)
la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili,
ii)
le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;
b)
assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
c)
tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;
d)
tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
e)
verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;
f)
tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
2. Le attività dell’autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all', fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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