Art. 20 · Revisione intermedia del programma pluriennale

Art. 20

Revisione intermedia del programma pluriennale

In vigore dal 25 giu 2007
Revisione intermedia del programma pluriennale 1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo 2011-2013. 2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede. 3.   Le disposizioni dell' sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti. 4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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