Art. 14
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
In vigore dal 25 giu 2007
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 EUR della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l’attuazione della presente decisione.
2. Dette misure comprendono:
a)
studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;
b)
misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune relativa ai progetti finanziati a titolo del Fondo;
c)
la messa in opera, il funzionamento e l’interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione;
d)
la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;
e)
il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;
f)
misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri a norma del capo V, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità a norma dell', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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