Art. 12
Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri
In vigore dal 25 giu 2007
Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri
1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 500 000 EUR.
Per gli Stati membri che aderiranno all’Unione europea nel periodo tra il 2007 e il 2013, detto importo è fissato a 500 000 EUR all’anno per la restante parte del periodo 2007-2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.
2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:
a)
alla media del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri nei tre anni precedenti, per il 40 % del loro volume;
b)
al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio nei tre anni precedenti, per il 60 % del loro volume.
3. Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), sono escluse le seguenti categorie di persone:
a)
i lavoratori stagionali, secondo la definizione del diritto nazionale;
b)
i cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio (12);
c)
i cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio (13);
d)
i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il rinnovo di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o un cambiamento di status, compresi i cittadini di paesi terzi che acquisiscono lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE.
4. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.
Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.
Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.
Storico versioni
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