Art. 5 · Partecipazione di paesi terzi

Art. 5

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 20 giu 2007
Partecipazione di paesi terzi Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi: a) paesi con i quali l’Unione europea ha firmato un trattato di adesione; b) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti rispettivamente nell’accordo quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione; c) Stati EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo; d) i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari. I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al programma qualora ciò sia utile alla loro preparazione all’adesione, o altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:779(1):oj#art-5