Art. 2 · Obiettivi generali

Art. 2

Obiettivi generali

In vigore dal 20 giu 2007
Obiettivi generali 1.   Obiettivo del programma è contribuire a proteggere i bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e coesione sociale. 2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono, specialmente allorché riguardano bambini, giovani e donne, allo sviluppo delle politiche comunitarie, in particolare a quelle nel settore della salute pubblica, dei diritti umani e dell’eguaglianza di genere, nonché alle azioni volte a tutelare i diritti dei bambini, e a lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale.
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