Art. 13
Monitoraggio
In vigore dal 20 giu 2007
Monitoraggio
1. Per ogni azione finanziata dal programma, la Commissione garantisce che il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell’azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni.
2. La Commissione garantisce che i contratti e le convenzioni risultanti dall’attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, ivi compresi controlli a campione e l’esecuzione di verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
3. La Commissione esige che il beneficiario dell’assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo all’azione stessa.
4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
5. La Commissione adotta ogni altra misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
Storico versioni
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