Art. 11
Complementarità
In vigore dal 20 giu 2007
Complementarità
1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute, «Occupazione e solidarietà sociale — Progress» e «Safer Internet Plus». La complementarità va ricercata anche con il futuro Istituto europeo per l’uguaglianza di genere. Le informazioni statistiche sulla violenza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.
2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà», «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.
3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione garantisce che i beneficiari del programma forniscano alla Commissione stessa informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea e ottenuti da altre fonti, nonché sulle richieste di finanziamento in corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:779(1):oj#art-11