Art. 6 · Fissazione di zone delimitate

Art. 6

Fissazione di zone delimitate

In vigore dal 18 giu 2007
Fissazione di zone delimitate Quando i risultati delle indagini di cui all’, paragrafo 1, o una notifica a norma dell’, paragrafo 2, confermano la presenza dell’organismo specificato in una zona, o se si rilevano con altri mezzi segni dell’insediamento di tale organismo, gli Stati membri definiscono zone delimitate e adottano le misure ufficiali stabilite rispettivamente nelle sezioni I e II dell’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:433:oj#art-6