Art. 6
Fissazione di zone delimitate
In vigore dal 18 giu 2007
Fissazione di zone delimitate
Quando i risultati delle indagini di cui all’, paragrafo 1, o una notifica a norma dell’, paragrafo 2, confermano la presenza dell’organismo specificato in una zona, o se si rilevano con altri mezzi segni dell’insediamento di tale organismo, gli Stati membri definiscono zone delimitate e adottano le misure ufficiali stabilite rispettivamente nelle sezioni I e II dell’allegato II.
Storico versioni
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