Art. 5
Indagini e notifiche
In vigore dal 18 giu 2007
Indagini e notifiche
1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza dell’organismo specificato o di segni d’infezione da parte di tale organismo nel loro territorio.
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali indagini, unitamente all’elenco delle zone delimitate di cui all’ e alle misure di cui all’allegato II, sezione II, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 15 dicembre di ogni anno.
2. Ogni caso sospetto o confermato di presenza dell’organismo specificato è immediatamente notificato agli organismi ufficiali responsabili.
Storico versioni
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