Art. 5 · Indagini e notifiche

Art. 5

Indagini e notifiche

In vigore dal 18 giu 2007
Indagini e notifiche 1.   Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza dell’organismo specificato o di segni d’infezione da parte di tale organismo nel loro territorio. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali indagini, unitamente all’elenco delle zone delimitate di cui all’ e alle misure di cui all’allegato II, sezione II, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 15 dicembre di ogni anno. 2.   Ogni caso sospetto o confermato di presenza dell’organismo specificato è immediatamente notificato agli organismi ufficiali responsabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:433:oj#art-5