Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 giu 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«organismo specificato»: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell;
2)
«vegetali specificati»: i vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplicazione;
3)
«luogo di produzione»:
—
un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali; possono rientrare in questa definizione siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari, o
—
un’estensione forestale delimitata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:433:oj#art-1