Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 giu 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «organismo specificato»: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; 2) «vegetali specificati»: i vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplicazione; 3) «luogo di produzione»: — un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali; possono rientrare in questa definizione siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari, o — un’estensione forestale delimitata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:433:oj#art-1