Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 giu 2007
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 18 dicembre 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:428:oj#art-3