Art. 3 · Consultazione

Art. 3

Consultazione

In vigore dal 14 giu 2007
Consultazione 1.   La Commissione può consultare il gruppo su ogni materia relativa alla competitività dell’industria chimica dell’Unione europea. 2.   Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.
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