Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 2007
Gli Stati membri garantiscono che: a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro il 13 dicembre 2007; b) a decorrere dal 16 giugno 2007 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:417:oj#art-2