Art. 2
In vigore dal 13 giu 2007
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan siano revocate entro il 13 dicembre 2007;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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