Art. 9 · Compatibilità tecnica

Art. 9

Compatibilità tecnica

In vigore dal 12 giu 2007
Compatibilità tecnica 1.   Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all’atto dell’istituzione del rispettivo N.SIS II ciascuno Stato membro si conforma ai protocolli e alle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS II con il CS-SIS. Tali protocolli e procedure tecniche sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione. 2.   In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato provvede, tramite i servizi forniti dal CS SIS, affinché i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all’, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS II e un’interrogazione nella sua copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un’interrogazione effettuata nella banca dati del SIS II.
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