Art. 71 · Entrata in vigore, applicabilità e migrazione

Art. 71

Entrata in vigore, applicabilità e migrazione

In vigore dal 12 giu 2007
Entrata in vigore, applicabilità e migrazione 1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Essa si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+. 3.   Le date di cui al paragrafo 2 sono stabilite: a) una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione; b) quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari; c) quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+; d) quando la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all’N.SIS II degli Stati membri interessati. 4.   La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto a norma del paragrafo 3, lettera c). 5.   Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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