Art. 71
Entrata in vigore, applicabilità e migrazione
In vigore dal 12 giu 2007
Entrata in vigore, applicabilità e migrazione
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Essa si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.
3. Le date di cui al paragrafo 2 sono stabilite:
a)
una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione;
b)
quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari;
c)
quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+;
d)
quando la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all’N.SIS II degli Stati membri interessati.
4. La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto a norma del paragrafo 3, lettera c).
5. Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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