Art. 7 · Ufficio N.SIS II e ufficio Sirene

Art. 7

Ufficio N.SIS II e ufficio Sirene

In vigore dal 12 giu 2007
Ufficio N.SIS II e ufficio Sirene 1.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità («ufficio N.SIS II») che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS II. Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell’N.SIS II, garantisce l’accesso delle autorità competenti al SIS II e adotta le misure atte a garantire l’osservanza delle disposizioni della presente decisione. Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS II. 2.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari («ufficio Sirene») conformemente alle disposizioni del manuale Sirene di cui all’. Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II. 3.   Gli Stati membri comunicano all’organo di gestione il rispettivo ufficio N.SIS II e ufficio Sirene. L’organo di gestione ne pubblica l’elenco insieme all’elenco di cui all’, paragrafo 8.
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