Art. 65
Sanzioni
In vigore dal 12 giu 2007
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché l’eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrario alla presente decisione sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:533:oj#art-65