Art. 63
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
In vigore dal 12 giu 2007
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
La Commissione, qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue competenze ad un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell’, paragrafo 4, provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e sia in grado di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa l’effettuazione di controlli in loco o l’esercizio dei poteri attribuitigli dall’ del regolamento (CE) n. 45/2001.
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