Art. 6 · Sistemi nazionali

Art. 6

Sistemi nazionali

In vigore dal 12 giu 2007
Sistemi nazionali Ciascuno Stato membro è competente per l’istituzione, l’esercizio e la manutenzione del suo N.SIS II e per il collegamento del suo N.SIS II all’NI-SIS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:533:oj#art-6