Art. 53 · Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

Art. 53

Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

In vigore dal 12 giu 2007
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari 1.   Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni di effettuare una segnalazione presso l’ufficio Sirene, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari. 2.   I dati personali archiviati dall’ufficio Sirene in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la relativa segnalazione. 3.   Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un’azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:533:oj#art-53