Art. 48 · Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione

Art. 48

Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione

In vigore dal 12 giu 2007
Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione Se l’azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta ne informa senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
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