Art. 45
Termini di conservazione delle segnalazioni relative a oggetti
In vigore dal 12 giu 2007
Termini di conservazione delle segnalazioni relative a oggetti
1. Le segnalazioni relative ad oggetti inserite nel SIS II a norma della presente decisione sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
2. Le segnalazioni relative ad oggetti inserite a norma dell’ sono conservate al massimo per cinque anni.
3. Le segnalazioni relative ad oggetti inserite a norma dell’ sono conservate al massimo per dieci anni.
4. I termini di conservazione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere prorogati, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso, i paragrafi 2 e 3 si applicano anche alla proroga.
Storico versioni
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