Art. 42 · Accesso dell’Eurojust ai dati SIS II

Art. 42

Accesso dell’Eurojust ai dati SIS II

In vigore dal 12 giu 2007
Accesso dell’Eurojust ai dati SIS II 1.   I membri nazionali dell’Eurojust e i loro assistenti, nell’ambito del loro mandato, hanno il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II a norma degli e di consultazione. 2.   Qualora un’interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel SIS II, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta interrogazione può essere comunicata a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione. 3.   È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2002/187/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali dell’Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione. 4.   Ogni accesso e consultazione effettuati da un membro nazionale dell’Eurojust o da un assistente è registrata secondo il disposto dell’ e ogni uso dei dati ai quali ha avuto accesso è registrato. 5.   Nessuna parte del SIS II è collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati dall’Eurojust o in funzione presso di esso né vi sono trasferiti i dati contenuti nel sistema cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti, e nessuna parte del SIS II viene scaricata. 6.   L’accesso ai dati inseriti nel SIS II è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale dell’Eurojust. 7.   Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:533:oj#art-42