Art. 41
Accesso dell’Europol ai dati SIS II
In vigore dal 12 giu 2007
Accesso dell’Europol ai dati SIS II
1. L’Ufficio europeo di polizia (Europol), nell’ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli e di consultarli direttamente.
2. Qualora un’interrogazione effettuata dall’Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS II, l’Europol, tramite i canali definiti dalla convenzione Europol, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
3. L’uso delle informazioni ottenute tramite un’interrogazione nel SIS II è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla convenzione Europol. Le informazioni sono trasmesse dall’Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro interessato.
4. L’Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.
5. L’ Europol:
a)
registra ogni accesso e interrogazione effettuati, secondo il disposto dell’;
b)
fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non collega le parti del SIS II né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati dall’Europol o in funzione presso di esso e non scarica o copia altrimenti parti del SIS II;
c)
limita l’accesso ai dati inseriti nel SIS II a personale dell’Europol specificamente autorizzato;
d)
adotta ed applica le misure di cui agli ;
e)
consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’ della convenzione Europol, di esaminare le attività dell’Europol nell’esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e di consultazione.
Storico versioni
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