Art. 33 · Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

Art. 33

Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni 1.   In caso di individuazione di una persona di cui all’, le autorità competenti comunicano, fatto salvo il paragrafo 2, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro che effettua la segnalazione. Nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), essa può, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre la suddetta persona sotto protezione per impedirle di proseguire il viaggio. 2.   La comunicazione, diversa da quella fra le autorità competenti, dei dati di una persona scomparsa maggiorenne che sia stata individuata è subordinata al consenso della persona in questione. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione, dovuta alla localizzazione della persona, alla persona che ne ha segnalato la scomparsa.
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