Art. 3
Definizioni
In vigore dal 12 giu 2007
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione, si intende per:
a)
«segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di intraprendere un’azione specifica;
b)
«informazioni supplementari»: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:
i)
per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
ii)
in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l’azione appropriata;
iii)
quando non è possibile procedere all’azione richiesta;
iv)
con riguardo alla qualità dei dati SIS II;
v)
con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
vi)
con riguardo ai diritti di accesso;
c)
«dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia individuata grazie all’interrogazione di tale sistema;
d)
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); una persona identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente;
e)
«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.
2. Nella presente decisione qualsiasi riferimento alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI si intende fatto altresì alle corrispondenti disposizioni degli accordi conclusi tra l’Unione europea e i paesi terzi in virtù degli del trattato UE ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato di arresto, che prevedono che il mandato di arresto sia trasmesso tramite il sistema di informazione Schengen.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:533:oj#art-3