Art. 24
Disposizioni generali relative agli indicatori di validità
In vigore dal 12 giu 2007
Disposizioni generali relative agli indicatori di validità
1. Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione ad una segnalazione inserita a norma degli o 36 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta nella segnalazione. L’indicatore di validità è apposto dall’ufficio Sirene dello Stato membro che ha inserito la segnalazione.
2. Per consentire agli Stati membri di esigere l’apposizione di un indicatore di validità a una segnalazione effettuata a norma dell’, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati di ogni nuova segnalazione di questa categoria mediante lo scambio di informazioni supplementari.
3. Se per ragioni particolarmente gravi e urgenti lo Stato membro che ha emesso la segnalazione chiede l’esecuzione dell’azione, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione esamina se può acconsentire al ritiro dell’indicatore di validità di cui ha richiesto l’apposizione. Se vi può acconsentire, esso adotta le misure necessarie per far sì che l’azione richiesta sia eseguita immediatamente.
Storico versioni
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