Art. 22 · Norme specifiche per fotografie e impronte digitali

Art. 22

Norme specifiche per fotografie e impronte digitali

In vigore dal 12 giu 2007
Norme specifiche per fotografie e impronte digitali L’uso di fotografie e impronte digitali di cui all’, paragrafo 3, lettere e) ed f), è soggetto alle seguenti disposizioni: a) fotografie e impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale di qualità per accertare che soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale di qualità sono stabilite secondo la procedura di cui all’, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione; b) fotografie e impronte digitali sono usate solo per confermare l’identità di una persona individuata grazie all’interrogazione del SIS II con dati alfanumerici; c) possono essere usate impronte digitali, non appena diventi possibile tecnicamente, anche per identificare una persona in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzione sia attuata nel SIS II, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.
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