Art. 18 · Tenuta dei registri a livello centrale

Art. 18

Tenuta dei registri a livello centrale

In vigore dal 12 giu 2007
Tenuta dei registri a livello centrale 1.   L’organo di gestione provvede affinché ogni accesso e ogni scambio di dati personali nell’ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all’, paragrafi 1 e 2. 2.   I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e l’identità dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati. 3.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni. 4.   I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo in corso. 5.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l’integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro doveri.
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