Art. 8

Art. 8

In vigore dal 7 giu 2007
1.   Le risorse proprie delle Comunità di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all’autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2.   Secondo le procedure di cui all’articolo 279, paragrafo 2, del trattato CE, e all’articolo 183 del trattato Euratom, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli .
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