Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 giu 2007
1.   Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti: a) da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L’imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % dell’RNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7; c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate — alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri. 2.   Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell’ambito di una politica comune, ai sensi del trattato CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata portata a termine la procedura di cui all’articolo 269 del trattato CE o quella di cui all’articolo 173 del trattato Euratom. 3.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a). 4.   L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30 %. Limitatamente al periodo 2007-2013, l’aliquota di prelievo della risorsa IVA per l’Austria è fissata allo 0,225 %, per la Germania allo 0,15 % e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10 %. 5.   L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica all’RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2007-2013, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 605 milioni di EUR e la Svezia di una pari a 150 milioni di EUR, espresse a prezzi 2004. Tali importi sono adeguati a prezzi correnti applicando l’ultimo deflatore PIL per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio. Le riduzioni lorde sono applicate previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento, come indicato negli della presente decisione e non hanno alcun impatto su di essa. 6.   Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, le aliquote IVA e l’aliquota RNL esistenti continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove aliquote. 7.   Ai fini della presente decisione, per RNL si intende l’RNL dell’anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96. Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell’RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:436:oj#art-2