Art. 10
In vigore dal 7 giu 2007
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2000/597/CE, Euratom è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio 70/243/CECA, CEE, Euratom, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (7), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (8), alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (9), alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (10), o alla decisione 2000/597/CE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.
2. Gli della decisione 88/376/CEE, Euratom, della decisione 94/728/CE, Euratom e della decisione 2000/597/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all’imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento fra il 50 e il 55 % del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell’esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2006.
3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme comunitarie applicabili.
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