Art. 3 · Comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali

Art. 3

Comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali

In vigore dal 7 giu 2007
Comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali La comunicazione della Commissione, presso le autorità competenti e i cittadini, di informazioni relative alla legislazione comunitaria in materia di salute e di benessere degli animali, è autorizzata per i seguenti importi e obiettivi: — 240 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di salute animale, — 130 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di benessere degli animali.
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