Art. 3
Comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali
In vigore dal 7 giu 2007
Comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali
La comunicazione della Commissione, presso le autorità competenti e i cittadini, di informazioni relative alla legislazione comunitaria in materia di salute e di benessere degli animali, è autorizzata per i seguenti importi e obiettivi:
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240 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di salute animale,
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130 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di benessere degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:390:oj#art-3