Art. 2
In vigore dal 5 giu 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, a nome della Comunità e con riserva della sua conclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:800:oj#art-2